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Sez. 5, Sentenza n. 25671 del 15/11/2013 (Rv. 628458 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Disciplina antielusiva ex art. 37, comma terzo, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Ambito di applicazione - Uso improprio di legittimi strumenti negoziali - Compatibilità - Condotta fraudolenta - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628458-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento rettificativo dei redditi, la disciplina antielusiva dell'interposizione, prevista dall'art. 37, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento da parte del contribuente, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l'applicazione del regime fiscale che costituisce il presupposto d'imposta; ne deriva che il fenomeno della simulazione relativa, nell'ambito della quale può ricomprendersi l'interposizione fittizia di persona, non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo anche mediante operazioni effettive e reali. (La S.C. ha enunciato il principio con riguardo al meccanismo negoziale caratterizzato da una donazione di un terreno da parte di un genitore ai figli, pochi giorni prima della vendita ad un terzo, poi effettuata da quest'ultimi, ritenuti soggetti fittiziamente interposti).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 2 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 81 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1344

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)