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Sez. 5, Sentenza n. 1166 del 22/01/2010 (Rv. 611556 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Disciplina dell'interposizione ex art. 37, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 600 del 1973 - Presupposti - Pagamento dell'imposta da parte dell'interposto ed accertamento definitivo del rapporto di interposizione - Necessità - Invocabilità della disciplina da parte del socio di società di persone destinatario di avviso di accertamento ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611556-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la disciplina dell'interposizione prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 37 del d.P.R. n. 600 del 1973 risulta invocabile dagli interposti solo qualora provino di aver pagato imposte in relazione a redditi successivamente imputati ad altro contribuente, e comporta il diritto al rimborso di quanto indebitamente versato soltanto dopo che l'accertamento, nei confronti dell'interponente, diventi definitivo. Essa, quindi, è inapplicabile, difettandone i relativi presupposti, nel caso in cui un contribuente, intestatario di quota di una società di persone, intenda dimostrare la sua estraneità al rapporto societario, per contestare un avviso di accertamento contenente l'imputazione proporzionale dei redditi di partecipazione, ex art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 3 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 com. 4 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)