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Sez. 1, Sentenza n. 470 del 21/02/1974 (Rv. 368192 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DEDUCIBILITA CON I MEZZI D'IMPUGNAZIONE - ESTENSIONE - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - NULLITA - DEDUCIBILITA - OPPOSIZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1974-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368192-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - NULLITA DELLA SENTENZA - IN GENERE - DEDUCIBILITA CON I MEZZI D'IMPUGNAZIONE - ESTENSIONE - FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - NULLITA - DEDUCIBILITA - OPPOSIZIONE - NECESSITA.*

L'art 161 cod proc civ esprime il principio della conversione dei motivi di nullita della sentenza in motivi di impugnazione, per cui il riferimento all'appello ed al ricorso per Cassazione non ha carattere tassativo, ma deve ritenersi comprensivo di ogni mezzo di gravame cui la sentenza sia immediatamente soggetta. Pertanto, poiche la sentenza dichiarativa di fallimento e soggetta all'opposizione, e questo il mezzo con cui le sue nullita debbono essere dedotte.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)