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Sez. U, Sentenza n. 7029 del 23/12/1988 (Rv. 461209 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - REGIME DI CUI AL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE APPROVATO CON R.D. 14 SETTEMBRE 1931 N. 1175 - QUESTIONI DEDUCIBILI.*
Stato
decisa il 1988-12-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461209-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - REGIME DI CUI AL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE APPROVATO CON R.D. 14 SETTEMBRE 1931 N. 1175 - QUESTIONI DEDUCIBILI.*

Nella disciplina del contenzioso tributario di cui al testo unico per la finanza locale, approvato con R.d. 14 settembre 1931 n. 1175, il giudizio autonomamente esperibile davanti al giudice ordinario, dopo l'esaurimento del procedimento davanti agli organi della giurisdizione tributaria (artt. 274-285 del citato testo unico), può investire il rapporto d'imposta (nella specie, imposta di famiglia) solo per questioni diverse sia da quelle di mera valutazione estimativa, sia da quelle che siano attinenti alla congruità dello atto di accertamento e si riferiscano agli elementi di fatto ed alla motivazione dell'atto medesimo. (V 4824/81, mass n 415533; (V 4282/78, mass n 393936; (V 451/74, mass n 368192).*

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 6 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 117 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 274, Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 277 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 278 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 282 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)