Sez. 1, Sentenza n. 4824 del 25/07/1981 (Rv. 415533 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - DISCIPLINA EX RDL N 1639 DEL 1936 - VIZI FORMALI DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - DEDUZIONE DAVANTI ALL'AGO - INAMMISSIBILITA.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - AZIONE DAVANTI ALL'AUTORITA GIUDIZIARIA - LIMITI DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE - DISCIPLINA EX RDL N 1639 DEL 1936 - VIZI FORMALI DELLE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE - DEDUZIONE DAVANTI ALL'AGO - INAMMISSIBILITA.*
Non esula dall'ambito della estimazione semplice - e, quindi, non rientra fra le controversie sottratte, ai sensi dell'art 22 del RDL 7 agosto 1936 n 1639 alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario - la mera contestazione sulla sufficienza di motivazione della decisione della commissione provinciale tributaria in quanto non investe la valutazione contenuta nel provvedimento nei suoi aspetti giuridici, bensi un vizio formale del medesimo, che per l'autonomia e la separatezza dei due ordini di giudizio non e consentito far valere, cosi come altri vizi formali delle decisioni delle commissioni stesse, davanti al giudice ordinario. (Conf 4282/78, mass n 393936; (Conf 356/78, mass n 389652, sulla prima parte; (Conf 451/74, mass n 368192, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 22 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)