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Sez. 1, Sentenza n. 21336 del 22/06/2020 Cc. (dep. 17/07/2020) Rv. 279394 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio – Diniego – Reclamo al tribunale di sorveglianza – Sopravvenienze istruttorie – Valutazione da parte del tribunale – Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279394-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Nella fattispecie la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, pur rilevando la mancanza della relazione di sintesi al momento della decisione oggetto di reclamo, aveva ritenuto di dover decidere sulla base dei medesimi atti esaminati dal magistrato di sorveglianza).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)