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Sez. 1, Sentenza n. 10316 del 30/01/2020 Cc. (dep. 16/03/2020) Rv. 278691 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Permesso premio – Diniego – Reclamo al tribunale di sorveglianza – Sopravvenienze istruttorie – Valutazione da parte del tribunale – Necessità.
Stato
decisa il 2020-01-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278691-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, il tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che, nel rigettare il reclamo, aveva rifiutato di prendere cognizione della relazione di sintesi, pervenuta nelle more del procedimento di secondo grado, rimettendone la valutazione al primo giudice).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 bis CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 678 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)