Sez. L, Sentenza n. 2584 del 04/10/1974 (Rv. 371017 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - DURATA MASSIMA DI UN ANNO - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - INAPPLICABILITA - DURATA TRIMESTRALE.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - ASSUNZIONE - PERIODO DI PROVA - DURATA MASSIMA DI UN ANNO - SERVIZI AUTOMOBILISTICI - INAPPLICABILITA - DURATA TRIMESTRALE.*
Il RD 8 gennaio 1931, n 148, regolante il trattamento giuridico economico del personale delle ferrovie, tramvie e linee di navigazione interna in concessione, estende la sua efficacia, ai sensi della legge 22 settembre 1960 n 1054, al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese esercenti autoservizi in concessione. Peraltro, quanto alla durata massima del periodo di prova, l'art 13 del regolamento annesso al RD n 148 cit, che lo fissa in un anno, deve intendersi riferito solo ai ferrovieri, tramvieri ed ai dipendenti di imprese di navigazione interna, con la conseguenza che per i dipendenti dalle imprese di autoservizi il periodo massimo di prova e quello di tre mesi, stabilito nel CCNL 20 gennaio 1959, recepito nel DPR 28 agosto 1960 n 1271 e riguardante appunto le imprese di autoservizi.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2064, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Preleggi art. 12, Contr. Coll. 20/01/1959, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 CORTE COST., DPR 28/08/1960 num. 1271 CORTE COST., Legge 22/09/1960 num. 1054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)