Sez. L, Sentenza n. 2096 del 10/04/1981 (Rv. 412820 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA TRA DUE IMPRESE CONCESSIONARIE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA TRA DUE IMPRESE CONCESSIONARIE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - DISCIPLINA EX ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
La particolare natura del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - i quali, in virtu della disciplina che li riguarda (RD 8 gennaio 1931 n 148 e successive modificazioni), hanno una posizione intermedia tra quella dei dipendenti pubblici e quella comuni prestatori d'opera - non impedisce che in relazione al rapporto di lavoro di tale personale possa trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, un determinato istituto di diritto comune, nella parte in cui le situazioni cui esso si riferisce non siano regolate dalla disciplina speciale. Pertanto, il trasferimento di azienda tra due imprese, ancorche concessionarie di un servizio di trasporto pubblico puo comportare - ove si rimasta accertata, con sentenza non piu impugnabile, la natura privatistica del relativo negozio - l'applicabilita della disciplina generale dell'art 2112 cod civ in ordine alle situazioni dei dipendenti i cui rapporti di lavoro con l'impresa cedente si siano estinti prima della cessione, in quanto la particolare disciplina dettata dall'art 26 del RD n 148 del 1931 riguarda solo la posizione del personale in servizio al momento della cessione delle linee. (V 4492/79, mass n 400993; (V 3409/79, mass n 398834; (V 249/77, mass n 383773; (V 2584/74, mass n 371017).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)