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Sez. L, Sentenza n. 1321 del 09/03/1981 (Rv. 411921 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA TRA DUE AZIENDE CONCESSIONARIE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1981-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/411921-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI AZIENDA TRA DUE AZIENDE CONCESSIONARIE DI UN SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 2112 COD CIV - APPLICABILITA - LIMITI.*

La particolare natura del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - i quali, in virtu della disciplina che li riguarda (RD 8 gennaio 1931 n 148 e successive modificazioni), hanno una posizione intermedia tra quella dei dipendenti pubblici e quella dei comuni prestatori d'opera - non impedisce che in relazione al rapporto di lavoro di tale personale possa trovare applicazione, ricorrendone i presupposti, un determinato istituto di diritto comune, nella parte in cui le situazioni cui esso si riferisce non siano regolate dalla disciplina speciale. Pertanto, l'accertamento, in concreto, di un trasferimento di azienda tra due aziende concessionarie di un servizio di trasporto pubblico comporta la applicabilita della disciplina generale dell'art 2112 cod civ in ordine alle situazioni dei dipendenti i cui rapporti di lavoro con l'impresa cedente si siano estinti prima della cessione, in quanto la particolare disciplina dettata dall'art 26 del RD n 148 del 1931 riguarda solo la posizione del personale in servizio al momento della cessione delle linee. (V 4492/79, mass n 400993; (V 3409/79, mass n 398834; (V 249/77, mass n 383773; (V 2584/mass n 371017).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)