Sez. 3, Sentenza n. 2808 del 24/07/1969 (Rv. 342597 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONI DI FATTO DI COMUNE ESPERIENZA - ESTREMI - COGNIZIONI PERSONALI DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI NOTORI - NOZIONI DI FATTO DI COMUNE ESPERIENZA - ESTREMI - COGNIZIONI PERSONALI DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Per 'nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienzà previste dall'art. 115, secondo comma, cod.proc.civ., debbono intendersi i fatti notori, vale a dire quei fatti che l'uomo di media cultura, in quel dato tempo e in quel dato luogo conosce. Pertanto le cognizioni del giudice alle quali allude la legge sono quelle comuni e generali, note a tutti nel tempo e nel luogo in cui avviene la decisione, ma non possono essere quelle personali, singole e incontrollabili del giudice stesso, che costituiscono la sua scienza privata. (V. 145-69, massima n. 338048).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)