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Sez. 1, Sentenza n. 12857 del 19/11/1999 (Rv. 531315 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Regime anteriore alla legge n. 27 del 1997 - Procura a margine di atto d'appello - Indicazione come destinatario di professionista non iscritto nel distretto della corte d'appello adita - Autenticazione della procura e sottoscrizione dell'atto anche da parte di professionista iscritto - Indicazione di quest'ultimo nell'intestazione dell'atto come procuratore e dell'altro come difensore - Validità della procura - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531315-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA

Nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 27 del 1997, deve ritenersi validamente conferita la procura "ad litem" apposta a margine di un atto di appello, qualora essa, pur essendo stata rilasciata con l'indicazione come destinatario del conferimento soltanto di un procuratore legale non abilitato all'esercizio nel distretto della Corte d'Appello adita, risulti autenticata oltre che da tale professionista, da altro professionista iscritto in quel distretto, e si evidenzi che entrambi i professionisti hanno sottoscritto l'atto d'appello e sono stati indicati, nell'intestazione dello stesso, il primo come difensore ed il secondo come procuratore, poiché in tale situazione dal complessivo contesto dell'atto si inferisce la volontà della parte di conferire la procura ad entrambi i legali, con la distinzione di funzioni emergente dall'intestazione dell'atto stesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 83, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 5 CORTE COST., Legge 24/02/1997 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)