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Sez. 1, Sentenza n. 9683 del 20/08/1992 (Rv. 478589 - 01)

Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Volontario - Principale | Ammissibilità - Presupposti - Difetto - Difetto di "legitimatio ad causam" dell'interveniente - Inammissibilità dell'intervento - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478589-01

Procedimento civile - Intervento in causa di terzi - Volontario - Principale

Ai fini dell'intervento principale previsto dall'art. 105 cod. proc. civ., non è necessaria l'identità o la comunanza di "causa petendi" tra l'azione esercitata dall'interveniente e quella originariamente proposta dall'attore, sicché la diversità dei rapporti dedotti in giudizio non costituisce elemento decisivo al fine di escludere l'ammissibilità dell'intervento, rimanendo, invece, presupposto imprescindibile dello stesso intervento la circostanza che l'interveniente in via autonoma e principale vanti, con riferimento al bene oggetto dell'altrui contesa, un diritto la cui tutela sia incompatibile con quella del diritto vantato dall'una o dall'altra delle parti originarie. L'ammissibilità dell'intervento non viene meno per il difetto di "legitimatio ad causam" dell'interveniente, attenendo quest'ultima alle condizioni dell'azione e non ai presupposti processuali.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)