Sez. L, Sentenza n. 6339 del 18/07/1987 (Rv. 454607 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA APPOSTA A MARGINE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - MANCANZA DELL'INDICAZIONE DEL LEGALE - NULLITÀ DELLA PROCURA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OMESSA INDICAZIONE DI UNO DEI DUE PROCURATORI RISULTANTI DALLA INTESTAZIONE E DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORE - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA APPOSTA A MARGINE DELL'ATTO INTRODUTTIVO - MANCANZA DELL'INDICAZIONE DEL LEGALE - NULLITÀ DELLA PROCURA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OMESSA INDICAZIONE DI UNO DEI DUE PROCURATORI RISULTANTI DALLA INTESTAZIONE E DALLA SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO - ESTENSIONE.*
La Mancanza dell'indicazione del legale, nella procura apposta a margine del ricorso introduttivo del giudizio, non determina la nullità della procura stessa allorché il suo destinatario risulti inequivocabilmente dal testo complessivo dell'atto, di cui il mandato costituisce parte integrante. Tale principio trova applicazione anche nel caso in cui nella delega a margine sia stata omessa l'indicazione di uno dei due procuratori ai quali, secondo l'intestazione e la sottoscrizione (ad opera di entrambi i professionisti) dell'atto, deve intendersi conferito il mandato. (V 1883/84, mass n 433954; (V 1103/80, mass n 404575).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)