Sez. 3, Sentenza n. 5863 del 06/11/1981 (Rv. 416596 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE INTERPRETATIVA N. 2 DEL 1979 - APPLICABILITÀ ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - VERSAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - LEGGE INTERPRETATIVA N. 2 DEL 1979 - APPLICABILITÀ ANCHE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ.*
In base allo ius superveniens costituito dall'articolo unico della legge interpretativa 8 gennaio 1979, n. 2, applicabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in Sede di legittimità, qualora sorga contestazione sulla sussistenza del diritto di riscatto agrario, il termine per il versamento del prezzo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca tale diritto. (Conf 3022/81, mass n 413572; (Conf 5756/80, mass n 409590; (Conf 1252/80, mass n 404749; (Conf 5539/79, mass n 402123; (Conf 4875/79, mass n 401484).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)