Sez. 3, Sentenza n. 3022 del 08/05/1981 (Rv. 413572 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - DECORRENZA - DISCIPLINA PREVISTA DALLA LEGGE N 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA.*
In tema di riscatto di fondi rustici, in base allo ius superveniens costituito dalla legge 8 gennaio 1979 n 2 (che, in conformita alla intitolazione attribuitale dal legislatore, ha effettivo contenuto interpretativo dell'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 ed e applicabile anche ai procedimenti in corso), il termine di tre mesi, previsto dall'art 8 citato per il pagamento del prezzo decorre dalla comunicazione scritta dell'adesione del terzo acquirente (o dei suoi aventi causa) alla dichiarazione di riscatto o, nel caso di contestazione, dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto del riscattante. (Conf 5002/79, mass n 401661; (Conf 5123/79, mass n 401762; (Conf 5539/79, mass n 402123; (Conf 1252/80, mass n 404749; (Conf 1264/80, mass n 404764).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 26/05/1965 num. 590 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)