Sez. 3, Sentenza n. 4865 del 21/09/1979 (Rv. 401484 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - DIRITTO DI RISCATTO - SUSSISTENZA - CONTESTAZIONE - TERMINE PER IL VERSAMENTO DEL PREZZO - DECORRENZA.*
In base allo ius superveniens costituito dall'articolo unico della legge interpretativa 8 gennaio 1979, n 2, applicabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in Sede di legittimita, qualora sorga contestazione sulla sussistenza del diritto di riscatto, il termine per il versamento del prezzo decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosca tale diritto. (Conf 2490/79, mass n 398811; (Conf 2246/79, mass n 398598; (Conf 1870/79, mass n 398253).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)