Sez. 1, Sentenza n. 2862 del 10/05/1984 (Rv. 434909 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - IN GENERE - MATRIMONIO PUTATIVO - ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO - DIRITTO DEL CONIUGE IN BUONA FEDE AD UNA CONGRUA INDENNITÀ - DISCIPLINA INTRODOTTA CON L'ART. 21 LEGGE N. 151 DEL 1975 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - NULLITÀ - IN GENERE - MATRIMONIO PUTATIVO - ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO - DIRITTO DEL CONIUGE IN BUONA FEDE AD UNA CONGRUA INDENNITÀ - DISCIPLINA INTRODOTTA CON L'ART. 21 LEGGE N. 151 DEL 1975 - AMBITO DI APPLICAZIONE.*
La disciplina contenuta nell'art. 129 bis cod. civ., introdotto con l'art. 21 legge 19 maggio 1975 n. 151 (riforma del diritto di famiglia), relativa alla responsabilità per Invalidità del matrimonio del coniuge in mala fede e del terzo, si applica anche ai matrimoni celebrati e annullati anteriormente alla data di entrata in vigore della richiamata legge, non avendo la norma innovato relativamente al fatto generatore della responsabilità e dovendo la normativa sopravvenuta essere applicata anche ai rapporti preesistenti che non abbiano esaurito i propri effetti. (V 1350/79, mass n 397627, sulla seconda parte; (V 5189/77, mass n 388822, sulla seconda parte; (V 852/76, mass nn 379517 e 379516, sulla seconda parte; (Conf 1826/80, mass n 405436, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 129 bis CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)