Sez. L, Sentenza n. 1350 del 03/03/1979 (Rv. 397627 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA AI RAPPORTI GIURIDICI SORTI ANTERIORMENTE ED ANCORA IN VITA - LIMITI - APPLICABILITA AI FATTI, AGLI STATUS ED ALLE SITUAZIONI ESISTENTI O SOPRAVVENUTE, SEBBENE CONSEGUENTI AD UN FATTO PASSATO - CONDIZIONI.*
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITA - DIVIETO - IUS SUPERVENIENS - APPLICABILITA AI RAPPORTI GIURIDICI SORTI ANTERIORMENTE ED ANCORA IN VITA - LIMITI - APPLICABILITA AI FATTI, AGLI STATUS ED ALLE SITUAZIONI ESISTENTI O SOPRAVVENUTE, SEBBENE CONSEGUENTI AD UN FATTO PASSATO - CONDIZIONI.*
Il principio dell'irretroattivita della legge preclude l'applicazione della legge nuova non soltanto ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, ma anche a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscono gli effetti gia verificatesi nel passato e si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di essi. Lo stesso principio comporta, invece, che la nuova legge sia applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute, ancorche conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbono essere presi in considerazione in se stessi, prescindendo dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (Conf 2433/71, mass n 353403).*
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)