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Sez. 1, Sentenza n. 852 del 11/03/1976 (Rv. 379517 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - ECCEZIONE - IUS SUPERVENIENS - FATTISPECIE IN MATERIA DI NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975.*
Stato
decisa il 1976-03-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379517-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - DIVIETO - ECCEZIONE - IUS SUPERVENIENS - FATTISPECIE IN MATERIA DI NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA EX LEGGE N 151 DEL 1975.*

Nel giudizio di rinvio, il divieto posto a carico delle parti dall'art 394 terzo comma cod proc civ non opera ove la necessita di formulare nuove conclusioni, di dedurre nuove prove, o di produrre nuovi documenti derivi dalla sentenza di Cassazione, la quale, affermata l'astratta applicabilita al rapporto controverso di una nuova regolamentazione contenuta in legge sopravvenuta (nella specie, le norme della legge 19 maggio 1975 n 151 in tema di disconoscimento della paternita), non abbia potuto provvedere alla applicazione concreta dello ius superveniens, in considerazione dell'esigenza di nuovi accertamenti e valutazioni di fatto, preclusi in Sede di legittimita. (V 2770/73, mass n 366309).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 19/05/1975 num. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)