Sez. 1, Sentenza n. 2980 del 27/07/1976 (Rv. 381744 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONDIZIONI - CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI - IRRILEVANZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - DI FATTO - CONDIZIONI - CONSENSO DI ENTRAMBI I CONIUGI - IRRILEVANZA.*
Se non si puo esigere, per ravvisare una separazione di fatto, il consenso di entrambi i coniugi alla vita separata, deve peraltro ritenersi che sussiste separazione di fatto ogni qual volta si venga a determinare fra i coniugi una situazione di vita in cui concorre, dal punto di vista oggettivo, il difetto del consortium vitae, cioe di quel minimo di convivenza caratterizzato da una certa organizzazione domestica comune e normalmente da rapporti sessuali, e, dal punto di vista soggettivo, la Mancanza dell'affectio coniugalis, nel senso che dal comportamento di almeno uno dei coniugi si deduca chiaramente la sua volonta di troncare la convivenza stessa. (V 2226/75).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 com. 3 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)