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Sez. 3, Sentenza n. 3522 del 14/02/2008 (Rv. 601752 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Causa di inammissibilità del ricorso per cassazione - Rinuncia al ricorso - Configurabilità - Esclusione - Dichiarazione di inammissibilità - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601752-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE

In tema di giudizio di cassazione, nel caso di inammissibilità del ricorso, non sussistendo le condizioni necessarie per l'esercizio del relativo diritto processuale, non è configurabile la rinunzia ad esso, sicché, qualora la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso medesimo. (Nella fattispecie, essendo il ricorso privo di procura speciale e benché il ricorrente avesse poi depositato rituale rinuncia, notificata alla controparte, la S.C. ne ha dichiarato l'inammissibilità, in quanto prevalente alla causa di estinzione).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)