Sez. U, Ordinanza n. 10982 del 09/06/2004 (Rv. 573501 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Istanza di regolamento preventivo di giurisdizione inammissibile - Rinunzia - Dichiarazione di estinzione - Esclusione - Dichiarazione di inammissibilità - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, non sussistendo le condizioni necessarie per l'esercizio del relativo diritto processuale, non è configurabile la rinunzia ad esso, sicché, qualora la parte che ha proposto il ricorso vi rinunzi, va comunque dichiarata l'inammissibilità del ricorso medesimo, non già l'estinzione del processo per sopravvenuta rinunzia, e tale principio è applicabile anche all'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, ancorché essa non abbia carattere impugnatorio, perché anche per tale istanza difetta il diritto processuale la cui esistenza è condizione necessaria per proporre il regolamento preventivo di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)