Sez. 1, Sentenza n. 28180 del 20/12/2005 (Rv. 586390 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE | Rinunzia implicita nell'accettazione della rinunzia della parte controricorrente all'azione e al diritto riconosciutole dal giudice di merito - Prevalenza sulla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere - Esclusione - Fattispecie in tema di diritto all'indennità giudiziaria riconosciuta in favore di giudice tributario.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE
Sulla dichiarazione di estinzione del giudizio di legittimità per rinunzia al ricorso per cassazione implicata dall'accettazione, da parte del ricorrente, della rinunzia all'azione e al diritto espressa, nel corso di quel giudizio, dalla parte controricorrente vittoriosa nel giudizio di merito, prevale la inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse essendo cessata la materia del contendere. (Nella fattispecie, la S.C. ha pertanto proceduto alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dall'Amministrazione finanziaria avverso sentenza del giudice di pace che riconosceva, per ragioni di equità, il diritto all'indennità giudiziaria in favore di componente di commissione tributaria).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)