Sez. 3, Sentenza n. 2849 del 05/12/1966 (Rv. 325418 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - COMPENSATIVI - DECORRENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - COMPENSATIVI - DECORRENZA.*
Gli interessi corrispettivi previsti dal primo comma dell'art. 1282 cod.civ. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttivita della moneta, dal trattenere presso di se somme di danaro che avrebbe dovuto versare il creditore per crediti liquidi ed esigibilì pertanto, tali interessi decorrono dalla data in cui il credito sia divenuto liquido ed esigibile. (Conf. 1167-60' 411-57).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)