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Sez. 3, Sentenza n. 780 del 18/03/1971 (Rv. 350606 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI - FUNZIONE - DECORRENZA - DAL TEMPO DELLA LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - SEQUESTRO O PIGNORAMENTO DELLE SOMME - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1971-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350606-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - INTERESSI - IN GENERE - INTERESSI CORRISPETTIVI - FUNZIONE - DECORRENZA - DAL TEMPO DELLA LIQUIDITA ED ESIGIBILITA DEL CREDITO - SEQUESTRO O PIGNORAMENTO DELLE SOMME - IRRILEVANZA.*

Gli interessi corrispettivi di cui all'art 1282, primo comma, cod civ, sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttivita della moneta, dal trattenere presso di se somme di danaro che avrebbe dovuto pagarè e pertanto essi decorrono dalla data in cui il credito e divenuto liquido ed esigibile, e cioe da quando l'importo ne e determinato e il pagamento non e, o non e piu dilazionato da termine o da condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilita, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilita, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui. (V 2849'66, mass n 325418).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)