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Sez. L, Sentenza n. 16582 del 25/11/2002 (Rv. 558711 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE | Trasporto di merci su strada - Sistema delle tariffe a forcella - Applicabilità - Condizioni - Deduzione in contratto di una prestazione di trasporto - Sufficienza - Riconducibilità del contratto a tipo contrattuale diverso dal trasporto - Irrilevanza - Applicabilità delle tariffe a forcella al c.d. "trazionismo" - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558711-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - IN GENERE

La disciplina del trasporto di merci su strada per conto terzi, dettata dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, stabilendo un sistema di tabelle tariffarie (c.d. tariffe " a forcella") reso obbligatorio dal divieto di stipulazione di contratti che comportino prezzi di trasporto determinati al di fuori dei limiti massimi e minimi delle forcelle, reca prescrizioni che, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 386 del 1996), ragionevolmente e senza violare la libertà di iniziativa economica, garantiscono alle imprese di trasporto la realizzazione di un certo margine di utile, evitando situazioni di concorrenza sleale realizzata mediante il contenimento dei corrispettivi, potenzialmente pregiudizievoli della qualità e della sicurezza del trasporto. Alla stregua della "ratio" di tale disciplina, il divieto di corrispettivi inferiori a quelli fissati nelle tariffe determinate ai sensi dell'art. 52 della legge cit., riferito dall'art. 8 del d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, (recante le norme di esecuzione di tale legge) alla prestazione del trasporto anziché al relativo contratto, investe i contratti di qualsiasi tipo nei quali sia dedotta una prestazione di trasporto. Pertanto, il sistema tariffario "a forcella" è applicabile anche al c.d. "trazionismo" (ossia all'autotrasporto eseguito da una unità viaggiante composta di trattore di proprietà del vettore e semirimorchio di proprietà altrui), come correttamente prevede anche la circolare del Ministero dei trasporti del 15 settembre 1995, prot. n. 1917, dal momento che la fattispecie, anche in virtù del D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito nella legge 30 marzo 1987, n. 132, è equiparabile al trasporto effettuato con veicolo a trattore e rimorchio o semirimorchio appartenente allo stesso vettore, permettendo inoltre la modulazione delle tariffe del sistema "a forcella" di tenere conto dei minori costi eventualmente sopportati dal trasportatore che non sia proprietario del semirimorchio.

Riferimenti normativi: Legge 06/06/1974 num. 298 art. 26 CORTE COST., Legge 06/06/1974 num. 298 art. 50, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 51, Legge 06/06/1974 num. 298 art. 52, Legge 09/01/1978 num. 56 art. 12, Legge 09/01/1978 num. 56 art. 8, Legge 09/01/1978 num. 56 art. 14, Legge 09/01/1978 num. 56 art. 16, Legge 30/03/1987 num. 132 CORTE COST., Decreto Legge 06/02/1987 num. 16 art. 3, DM Trasporti 18/11/1982 art. 1, Circ. Minist. Trasporti 15/09/1995

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)