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Sez. L, Sentenza n. 13274 del 10/09/2003 (Rv. 566740 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE) | Requisito dimensionale dell'azienda - Criterio della normale occupazione aziendale - Consistenza - Occasionali e contingenti espansioni o contrazioni del numero dei dipendenti - Rilevanza - Esclusione - Computo di tutti gli addetti - Limiti - Vincolo di subordinazione - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566740-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO (TUTELA REALE)

Per individuare il tipo di tutela da riconoscere al lavoratore licenziato, conseguente ai limiti dimensionali dell'organizzazione facente capo al datore di lavoro, il computo dei dipendenti va effettuato tenendo conto della normale occupazione dell'impresa con riguardo al periodo di tempo antecedente al licenziamento e non anche a quello successivo di preavviso, senza dare rilevanza alle contingenti e occasionali contrazioni o anche espansioni del livello occupazionale aziendale. Tale criterio, inoltre, deve essere riferito ai lavoratori dipendenti e non semplicemente agli addetti o agli occupati, non potendosi considerare dipendenti tutti coloro che prestino la propria attività per l'azienda, ma solo quelli ad essa legati da rapporto di subordinazione. (Nella specie, la sentenza impugnata, emessa in sede di rinvio e confermata dalla S.C., ha accertato che al momento dell'avvio del procedimento disciplinare, che si sarebbe concluso con l'intimazione del licenziamento, il datore di lavoro occupava sedici dipendenti e ha ritenuto che non avesse rilievo il fatto che una dipendente si fosse dimessa prima della conclusione del procedimento disciplinare con l'intimazione del licenziamento, facendo riferimento al criterio di valutazione della "normale occupazione aziendale", insensibile ad un'evenienza meramente contingente, quale quella costituita dalle dimissioni di un dipendente in un momento assai prossimo a quello di intimazione del licenziamento).

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)