Sez. 2, Sentenza n. 2129 del 29/02/1988 (Rv. 457977 - 01)
COMUNIONE DI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - AREE DELLE NUOVE COSTRUZIONI RISERVATE A PARCHEGGIO - RISERVE DI PROPRIETÀ IN FAVORE DEL COSTRUTTORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
COMUNIONE DI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - IN GENERE - AREE DELLE NUOVE COSTRUZIONI RISERVATE A PARCHEGGIO - RISERVE DI PROPRIETÀ IN FAVORE DEL COSTRUTTORE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Con riguardo agli spazi riservati a parcheggio, secondo quanto prescrive per le nuove costruzioni l'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, deve ritenersi consentita, in applicazione delle regole dettate dal codice civile sulle pertinenze, ed anche prima dell'entrata in vigore dell'art. 26 ultimo comma della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (che comunque chiarisce la portata di detto art. 18, inquadrando quelle porzioni nella normativa delle pertinenze), la riserva di proprietà in favore del costruttore, con gli Atti di trasferimento delle singole unità condominiali o dell'intero fabbricato, sempreché venga rispettato l'indicato vincolo di destinazione (come nel caso in cui il parcheggio resti assicurato ai condomini mediante il pagamento di un canone). (V 7915/87, mass n 455668; (V 6365/87, mass n 454643; (V 6365/87, mass n 454644; (V 5036/87, mass n 453637).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Cod. Civ. art. 818, Cod. Civ. art. 819, Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST., Legge 28/02/1985 num. 47 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)