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Sez. 2, Sentenza n. 5036 del 09/06/1987 (Rv. 453637 - 01)

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 (COSIDDETTA LEGGE PONTE) - SPAZI PER PARCHEGGI - DISCIPLINA EX ART. 41 SEXIES DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - FINALITÀ - EFFETTI - SERVITÙ IN USO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA ATTRIBUZIONE IN CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DEL POSTEGGIO CON LA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO OPE LEGIS CON IL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO REALE DI USO DELLO SPAZIO RELATIVO IN FAVORE DELL'ACQUIRENTE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453637-01

URBANISTICA - DISCIPLINA URBANISTICA - DELL'ATTIVITÀ COSTRUTTIVA EDILIZIA - IN GENERE - NUOVE COSTRUZIONI SUCCESSIVE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 765 DEL 1967 (COSIDDETTA LEGGE PONTE) - SPAZI PER PARCHEGGI - DISCIPLINA EX ART. 41 SEXIES DELLA LEGGE URBANISTICA N. 1150 DEL 1942 - FINALITÀ - EFFETTI - SERVITÙ IN USO PUBBLICO - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - MANCATA ATTRIBUZIONE IN CONTRATTI DI COMPRAVENDITA DEL POSTEGGIO CON LA PROPRIETÀ DELL'ABITAZIONE - INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO OPE LEGIS CON IL RICONOSCIMENTO DI UN DIRITTO REALE DI USO DELLO SPAZIO RELATIVO IN FAVORE DELL'ACQUIRENTE - NECESSITÀ.*

L'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, introduttivo dell'art. 41 sexies della legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 - secondo cui "nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione", pur essendo dettato per finalità pubblicistiche, cioè allo scopo di contenere l'occupazione di spazi pubblici da parte degli autoveicoli -, non ha inteso costituire un diritto di uso pubblico a favore della collettività ma, piuttosto, indirizzare le attività costruttive individuali, sollecitando l'interesse del singolo all'osservanza della normativa, mediante l'Assicurazione di un vantaggio diretto che si riflette sul piano generale, cioè vincolando il costruttore a destinare gli spazi suddetti all'uso diretto degli abitanti dell'edificio. Ne consegue che un contratto di compravendita il quale non attribuisca il posteggio con la proprietà dell'abitazione, deve ritenersi integrato "ope legis" con il riconoscimento del diritto dello spazio relativo, spazio che, seppure non costituisce parte comune in senso stretto, non formando un "unicum" col condominio, vi è tuttavia connesso con un vincolo di strumentalità necessaria che trova titolo nella legge. (V 6412/85, mass n 443495; (V 6602/84, mass n 438147; (V 6600/84, mass n 438145; (V 5344/82, mass n 423133; (V 0483/82, mass n 418181; (V 6714/81, mass n 417594; (V 4890/81, mass n 415620; (V 2452/81, mass n 413223).*

Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 sexies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)