Sez. 3, Sentenza n. 4677 del 08/05/1998 (Rv. 515262 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI) | Liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice - Disciplina ex artt. 19 e 25 della legge n. 990 del 1969 - Portata derogativa rispetto alla disciplina fallimentare ordinaria - Conseguenze - Credito del danneggiato - Rivalutazione anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta - Riconoscibilità.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - AZIONE DIRETTA NEI CONFRONTI DELL'ASSICURATO - PROCEDIMENTI CONCORSUALI A CARICO DELL'ASSICURATORE (EFFETTI)
Gli artt. 19 e 25 legge 24 dicembre 1969 n. 990, per la loro specialità, derogano ai principi generali in materia di fallimento, e segnatamente al disposto di cui all'art. 59 R.D. 16 marzo 1942 n. 267 (secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore nominale al momento dell'apertura della procedura concorsuale). Ne consegue che, nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicolo a motore, il credito del terzo danneggiato è suscettibile di rivalutazione monetaria anche per il periodo successivo all'apertura della liquidazione coatta.
Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)