Sez. U, Sentenza n. 5229 del 17/10/1984 (Rv. 436960 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIE) - MESSA IN LIQUIDAZIONE COATTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - CREDITO DEL TERZO DANNEGGIATO - RIVALUTAZIONE MONETARIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'INSTAURARSI DELLA LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIE) - MESSA IN LIQUIDAZIONE COATTA DELL'IMPRESA ASSICURATRICE - CREDITO DEL TERZO DANNEGGIATO - RIVALUTAZIONE MONETARIA PER IL PERIODO SUCCESSIVO ALL'INSTAURARSI DELLA LIQUIDAZIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il principio fissato dall'art. 59 della legge fallimentare, ed applicabile anche alla liquidazione coatta amministrativa in base al richiamo del successivo art. 201, secondo il quale i crediti non pecuniari concorrono secondo il loro valore alla data dell'apertura della procedura concorsuale, comporta che il credito del terzo danneggiato, nei confronti dell'impresa assicuratrice della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, non è suscettibile di rivalutazione monetaria, a seguito della messa in liquidazione della debitrice, per il periodo successivo all'instaurarsi della liquidazione stessa.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 59 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 59 CORTE COST., Legge Falliment. art. 201 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 201 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)