Sez. 1, Sentenza n. 1745 del 12/06/1989 Cc. (dep. 15/07/1989) Rv. 181854 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI INDIZI - NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI INIZIALI INDIZI GRAVI E DI SUCCESSIVI, ULTERIORI ELEMENTI DI ACCUSA - NECESSITÀ DI ELEMENTI DI VERIFICA E RISCONTRO DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - SCARCERAZIONE - IN GENERE - ISTANZA DI SCARCERAZIONE PER MANCANZA DI INDIZI - NECESSITÀ DI VALUTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DI INIZIALI INDIZI GRAVI E DI SUCCESSIVI, ULTERIORI ELEMENTI DI ACCUSA - NECESSITÀ DI ELEMENTI DI VERIFICA E RISCONTRO DELLA CHIAMATA IN CORREITÀ.*
In tema di scarcerazione per Mancanza di indizi, il giudice deve controllare la sussistenza o meno di indizi gravi - posti a fondamento dell'iniziale provvedimento restrittivo della libertà personale dell'imputato - da valutare secondo criteri di Rilevanza e concludenza, nonché la eventuale sopravvenienza di ulteriori elementi di accusa dei quali va esaminata la validità in riferimento alla discolpa adottata. In particolare, in caso di chiamata in correità, questa deve essere corroborata da validi elementi obiettivi di verifica e riscontro. (Conf mass n 154879; (Conf mass n 175908; (Conf mass n 178771).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 269 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 276
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)