Sez. 3, Sentenza n. 4962 del 06/06/1987 (Rv. 453583 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - MANCANZA DI INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL CONSEGNATARIO - NULLITÀ - LIMITI - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE IN PRIMO GRADO A MANI DELLA MOGLIE CAPACE E CONVIVENTE, PROVA DOCUMENTALE DA PARTE DEL DESTINATARIO COSTITUITOSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO DI ESSERE CELIBE).*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLA RESIDENZA, DIMORA, DOMICILIO - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - MANCANZA DI INDICAZIONE DELLE GENERALITÀ DEL CONSEGNATARIO - NULLITÀ - LIMITI - FATTISPECIE (NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE IN PRIMO GRADO A MANI DELLA MOGLIE CAPACE E CONVIVENTE, PROVA DOCUMENTALE DA PARTE DEL DESTINATARIO COSTITUITOSI NEL GIUDIZIO DI APPELLO DI ESSERE CELIBE).*
Ove la notificazione venga eseguita ai sensi dell'art. 139, comma secondo, cod. proc. civ., nella casa di abitazione del destinatario o nel luogo ove questi esercita l'industria o il commercio, senza esservi rinvenuto, l'ufficiale giudiziario deve indicare, nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., la persona alla quale ha consegnato la copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto di essa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che se manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notificazione è nulla, a norma dell'art. 160 cod. proc. civ., per incertezza assoluta su detta persona, salvo che questa sia sicuramente identificabile attraverso la menzione del suo rapporto con il destinatario. (nella specie, enunciando il principio di cui alla massima, il S.C. ha ritenuto la nullità della notificazione della citazione in primo grado effettuata "a mani della moglie capace e convivente", avendo il destinatario, costituitosi nel giudizio di appello, provato documentalmente di essere celibe). (V 4907/83, mass n 429795; (V 1643/79, mass n 397989).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 148 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)