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Sez. 3, Sentenza n. 42470 del 01/10/2024 Cc. (dep. 20/11/2024) Rv. 287140-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. - Insufficienza o carenza di motivazione dell'ordinanza impugnata - Annullamento - Esclusione - Integrazione della motivazione del provvedimento del primo giudice - Legittimità.
Stato
decisa il 2024-10-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287140-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari reali, l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. ha effetto devolutivo, attribuendo piena cognizione al giudice del gravame, che, pertanto, può porre rimedio sia all'insufficienza della motivazione, sia alla sua mancanza. (In motivazione, la Corte ha precisato che trova applicazione il principio generale di cui all'art. 604 cod. proc. pen., in forza del quale il giudice del gravame deve provvedere a redigere la motivazione mancante in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mantenimento del sequestro preventivo).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)