Sez. 1, Sentenza n. 12536 del 19/12/2025 Cc. (dep. 02/04/2026) Rv. 289714-01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE | Autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari ex art. 292, comma 2, cod. proc. pen. - Applicabilità al tribunale del riesame - Esclusione - Ragioni.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - DECISIONE - IN GENERE
L'ordinanza cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l'autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari, essendo tale adempimento previsto dall'art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione del giudice che emette la misura "inaudita altera parte", per garantire l'equidistanza tra l'organo requirente che ha formulato la richiesta e l'organo giudicante.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 9 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)