Sez. 3, Sentenza n. 45234 del 03/07/2014 Cc. (dep. 03/11/2014) Rv. 260995 - 01
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Appello cautelare - Ordinanza impugnata - Omessa pronuncia sul "petitum" - Nullità dell'ordinanza - Conseguenze - Trasmissione al primo giudice - Fondamento.
MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di appello di misure cautelari reali, il tribunale della libertà, al quale sia devoluta esclusivamente la cognizione della nullità del provvedimento del giudice affetto da vizio di omessa pronuncia sulla richiesta di revoca del sequestro, non può sostituirsi al primo giudice violando il principio devolutivo e redigendo la motivazione integralmente omessa, nè può limitarsi a dichiarare la nullità del provvedimento impugnato ex art. 125, comma terzo, cod. proc. pen., ma deve, una volta dichiarata la nullità, trasmettere gli atti al primo giudice, al fine di non privare la parte di un grado del giudizio cautelare e di consentirle di redigere motivi specifici di impugnazione qualora debba dolersi delle ragioni di un eventuale rigetto della domanda.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 322 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)