Sez. 5, Sentenza n. 10594 del 05/11/2013 Cc. (dep. 05/03/2014) Rv. 259887 - 01
STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI | Manifestazioni del pensiero destinate ad essere trasmesse in via telematica - Garanzia costituzionale in materia di sequestro ex art. 21, comma terzo, Cost. - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI
Le garanzie costituzionali previste dall'art. 21, comma terzo, Cost., in tema di sequestro della stampa non sono automaticamente estendibili alle manifestazioni di pensiero destinate ad essere trasmesse in via telematica, e quindi, non trovano applicazione per "blog", "mailing list", "chat", "news letter", "e- mail", "newsgroup", "mailing list", in quanto il termine "stampa"è stato assunto dalla norma costituzionale nella sua eccezione tecnica che fa riferimento alla "carta stampata". (In applicazione del principio, la Corte ha affermato la ammissibilità del sequestro di copie di articoli già stampati pubblicate sul sito "web" di un giornale).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21 com. 1, Costituzione art. 21 com. 3, Legge 08/02/1948 num. 47 art. 2, Legge 07/03/2001 num. 62, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)