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Sez. U, Sentenza n. 31022 del 29/01/2015 Cc. (dep. 17/07/2015) Rv. 264090 - 01

STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI | Testata giornalistica telematica - Attività di informazione professionale diretta al pubblico - Assimilabilità alla stampa in formato cartaceo - Conseguenze - Sottoposizione a sequestro preventivo in caso di diffamazione - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264090-01

STAMPA - SEQUESTRO DI GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI

In tema di sequestro di giornali e di altre pubblicazioni, la testata giornalistica telematica, funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo, rientra nella nozione di "stampa" di cui all'art. 1 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e, pertanto, non può essere oggetto di sequestro preventivo in caso di commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa, in quanto si tratta di prodotto editoriale sottoposto alla normativa di rango costituzionale e di livello ordinario, che disciplina l'attività di informazione professionale diretta al pubblico. (In motivazione la Corte ha precisato che, in tale ambito, non rientrano i nuovi mezzi di manifestazione del pensiero destinati ad essere trasmessi in via telematica quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list e social network, che, pur essendo espressione del diritto di manifestazione del pensiero, non possono godere delle garanzie costituzionali relative al sequestro della stampa).

Riferimenti normativi: Legge 08/02/1948 num. 47 art. 1 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 art. 13 CORTE COST., Legge 07/03/2001 num. 62, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 561 art. 1, Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 561 art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 21, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)