Sez. 3, Sentenza n. 18406 del 19/08/2009 (Rv. 609034 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI | Obbligazione solidale dal lato passivo - Azione di regresso - Limite costituito dalla parte di pertinenza del condebitore - Sussistenza - Esercizio congiunto da parte dei condebitori che abbiano pagato l'intero - Ammissibilità - Possibilità per il convenuto di proporre eccezioni - Limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI
In materia di obbligazione solidale, ciascun debitore può agire in regresso nei confronti dell'altro a condizione che l'importo azionato non ecceda la parte di pertinenza del condebitore nei confronti del quale l'azione viene esercitata; ne consegue che, ove tale limite venga rispettato, l'azione di regresso può essere esercitata anche congiuntamente da più debitori che abbiano pagato l'intero debito, senza che il convenuto possa opporre che uno di costoro ha pagato meno di quanto dovuto, poiché la ripartizione della somma cumulativamente azionata attiene ai rapporti interni tra condebitori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)