Sez. 1, Sentenza n. 12366 del 07/12/1998 (Rv. 521453 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI | Presunzione di solidarietà - Riflessi nei rapporti interni fra i condebitori - Pagamento parziale del debito solidale - Azione di regresso - Esercizio da parte del condebitore adempiente nei confronti degli altri condebitori - Condizioni e limiti.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - RAPPORTI INTERNI
In tema di obbligazioni, la presunzione di solidarietà dettata con riferimento ai rapporti esterni tra creditore e pluralità di debitori non si estende ai rapporti interni tra i condebitori solidali, spiegando, per converso, efficacia, tra questi ultimi, l'opposto principio della parziarietà dell'obbligazione, con la conseguenza che, nella ipotesi di pagamento parziale del debito solidale, al condebitore adempiente spetta l'azione di regresso nei confronti degli altri condebitori soltanto se la somma da lui pagata ecceda la quota di sua spettanza, e soltanto nei limiti di tale eccedenza, previa concreta dimostrazione, in sede giudiziaria, che la prestazione da lui eseguita risulti effettivamente superiore alla sua quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1299
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)