Sez. L, Sentenza n. 13369 del 10/06/2009 (Rv. 608855 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Mancata contestazione degli addebiti in sede disciplinare - Eccezione in senso proprio - Inammissibilità di nuove eccezioni in appello - Portata - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
La mancata contestazione degli addebiti in sede disciplinare costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa esclusivamente al potere dispositivo della parte, per cui valgono nel rito del lavoro sia l'onere di allegazione e di prova in primo grado, sia la preclusione di cui all'articolo 437 cod. proc. civ. in grado d'appello, atteso che con la proposizione di siffatta eccezione si amplia l'ambito della controversia con conseguente violazione del principio del doppio grado di giurisdizione e della lealtà del contraddittorio. L'inammissibilità di nuove eccezioni nel giudizio di appello riguarda, altresì, le contestazioni e i rilievi che si risolvono nella deduzione di elementi di fatto già conosciuti nel corso dell'istruttoria di primo grado ed ivi non dedotti, essendo precluso all'appellante di ampliare il tema del dibattito in relazione alle sue esigenze difensive (Nella specie, in giudizio proposto dal datore di lavoro per il risarcimento dei danni provocati dalla condotta colposa del lavoratore ove il lavoratore aveva chiesto, in via riconvenzionale, la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive per lavoro straordinario, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva qualificato come eccezione, in quanto tale tardivamente proposta in appello, la deduzione in ordine alla preclusione della richiesta datoriale di risarcimento del danno, ex art. 31 del contratto collettivo di settore, non preceduta dall'adozione del provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, che avrebbe introdotto nel processo ulteriori e nuovi versanti di indagine, quali l'adesione di parte datoriale al CCNL indicato dal lavoratore, l'applicabilità della contrattazione collettiva alla fattispecie e, infine, il tema dell'applicabilità della sanzione in considerazione dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)