Sez. 3, Sentenza n. 2855 del 11/02/2005 (Rv. 582067 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Rito del lavoro (nella specie, in materia di locazione) - Inammissibilità di nuove eccezioni in appello - Portata.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, come quelle di locazione, l'inammissibilità di nuove eccezioni nel giudizio d'appello, stabilita dall'art. 437 comma secondo cod. proc. civ., riguarda, oltre le eccezioni in senso proprio, le contestazioni della fondatezza della domanda che si risolvono nella generica deduzione di elementi di fatto già conosciuti nel corso dell'istruttoria di primo grado ed ivi non dedotti, essendo precluso all'appellante di ampliare il tema del dibattito in relazione alle sue esigenze difensive; ne consegue che vanno considerate nuove le eccezioni fondate su elementi di fatto e circostanze non prospettate in precedenza, che introducano nel processo un nuovo tema d'indagine ed alterino l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, introducendo l'esame di fatti nuovi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)