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Sez. 1, Sentenza n. 11050 del 05/10/1999 (Rv. 530463 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) | Alla parte personalmente - Nullità - Conseguenze - Cassazione con rinvio.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530463-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA)

L'atto di appello notificato, in violazione dell'articolo 330, primo comma cod.proc.civ., alla parte personalmente e non presso il procuratore costituito nel giudizio di primo grado è affetta da nullità; se il giudice d'appello non provvede a rilevare il vizio a norma dell'articolo 291 cod.proc.civ. fissando all'appellante un termine per rinnovare la notificazione, il successivo giudizio e la sentenza che lo conclude sono affetti da nullità e la Corte di Cassazione, nel dichiararla, deve pronunciare l'annullamento con rinvio ad altro giudice di pari grado perché sia ripristinata la regolarità del contraddittorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)