Sez. 2, Sentenza n. 11774 del 21/05/2007 (Rv. 597375 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE | Apposizione del termine cosiddetto "cum voluerit" - Applicabilità della disciplina prevista dall'art. 1183 cod. civ. - Sussistenza - Distinzione con la condizione meramente potestativa - Questione attinente all'interpretazione della volontà delle parti in sede contrattuale.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - IN GENERE
La disciplina di cui all'art. 1183 cod. civ. è da ritenersi applicabile anche nell'ipotesi di apposizione del termine cosiddetto "cum voluerit", la cui determinazione è demandata alla volontà di una delle parti, e la distinzione tra detto termine e la condizione meramente potestativa costituisce questione che attiene all'interpretazione della volontà delle parti, in quanto il citato art. 1183 cod. civ. consente espressamente, senza differenziare tra volontà e mera volontà, che la fissazione del termine sia demandata ad un'autonoma statuizione di uno dei soggetti del rapporto obbligatorio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1371
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)