Sez. 2, Sentenza n. 1904 del 27/01/2011 (Rv. 616320 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Data di stipula del definitivo - Rimessione alla volontà di una parte - Ritardo ingiustificato nella indicazione del termine - Rimedi.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
In tema di contratto preliminare, qualora le parti abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine relativo alla stipulazione del contratto definitivo e quest'ultima ritardi ingiustificatamente l'esercizio di tale facoltà, l'altra parte, adempiute le obbligazioni poste a suo carico, può tanto rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine, ai sensi dell'art. 1183 cod.civ., quanto proporre direttamente domanda di adempimento in forma specifica, ai sensi dell'art. 2932 cod.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 2932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)