Sez. 2, Sentenza n. 15587 del 10/12/2001 (Rv. 550986 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE) | Data di stipulazione del contratto definitivo - Fissazione del relativo termine - Rimessione alla volontà di una delle parti - Ingiustificato ritardo nella fissazione del detto termine - Rimedi concessi alla controparte - Richiesta di fissazione giudiziale del termine ex art. 1183 ovvero richiesta di adempimento in forma specifica - Omesso esercizio di tali facoltà protratto per oltre dieci anni - Estinzione del diritto alla stipula del contratto definitivo per prescrizione - Configurabilità.
CONTRATTI IN GENERE - CONTRATTO PRELIMINARE (COMPROMESSO) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONE)
In tema di contratto preliminare, qualora le parti abbiano rimesso alla volontà di una di esse la fissazione del termine relativo alla stipulazione del contratto definitivo, e quest'ultima ritardi ingiustificatamente l'esercizio di tale facoltà, l'altra parte, adempiute le obbligazioni poste a suo carico, può tanto rivolgersi al giudice per la fissazione di un termine, ex art.1183 cod. civ., quanto proporre direttamente domanda di adempimento in forma specifica, ex art. 2932 stesso codice (domanda nella quale deve ritenersi implicita la richiesta di fissazione del detto termine), con la conseguenza che, trascurato l'esercizio di tali, alternative facoltà, e protrattasi l'inerzia per l'ordinario termine prescrizionale, il suo diritto alla stipula del contratto definitivo deve ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)