diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 18449 del 31/08/2007 (Rv. 599269 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione - Istituzione delle ASL - Legge reg. abruzzese n. 146 del 1996 - Successione delle ASL nei debiti pregressi delle soppresse USL - Esclusione - Successione della Regione - Configurabilità - Legge reg. abruzzese n. 123 del 1999 - Natura innovativa - Conseguenze.
Stato
decisa il 2007-08-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599269-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

In tema di debiti delle soppresse unità sanitarie locali, l'art. 1, comma 7, della legge reg. Abruzzo 29 novembre 1999 n. 123, nell'escludere la legittimazione passiva - sostanziale e processuale - della regione, assume, nonostante sia norma di dichiarata interpretazione autentica dell'art. 41 della legge reg. Abruzzo 24 dicembre 1996 n. 146, carattere innovativo rispetto a quest'ultima norma, secondo cui, nelle controversie relative ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali, legittimato passivo è la Regione, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non l'ASL. Ne consegue che la norma regionale, che si pretende interpretativa, non può trovare applicazione a fattispecie sostanziali verificatesi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Riferimenti normativi: Legge Reg. Abruzzi 24/12/1996 num. 146 art. 41, Legge Reg. Abruzzi 29/12/1999 num. 123 art. 1 com. 7, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)