Sez. U, Sentenza n. 23022 del 15/11/2005 (Rv. 585004 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Decreto emesso nei confronti della Regione - Per debito di soppressa USL - Opposizione del commissario della gestione liquidatoria - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa alla Regione Campania.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - IN GENERE
È inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente unità sanitaria locale, atteso che la legittimazione all'opposizione spetta al soggetto destinatario dell'ingiunzione, e le gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) delle unità sanitarie locali sono - in quanto usufruiscono della soggettività dell'ente soppresso - soggetti giuridici diversi dalla regione. Inoltre, quanto alla Regione Campania, la disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL dettata dall'art. 1della legge reg. 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella nazionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, in quanto non elimina la titolarità passiva della Regione, ma la rende concorrente con quella attribuita alla Gestione Liquidatoria in persona del Commissario Liquidatore. (Fattispecie sottratta "ratione temporis" alla disciplina dell'art. 13 della legge regione Campania 26 luglio 2002, n. 15, che prevede la legittimazione esclusiva dei direttori generali delle ASL nell'esercizio delle funzioni di commissari liquidatori delle USL).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge 23/12/1995 num. 549 art. 2 com. 14 CORTE COST., Legge Reg. Campania 02/09/1996 num. 22 art. 1, Legge Reg. Campania 26/07/2002 num. 15 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)