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Sez. 1, Sentenza n. 5858 del 09/05/2000 (Rv. 536291 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE | Soppressione - Istituzione delle ASL - Successione "ex lege" delle regioni nei rapporti obbligatori di pertinenza delle USL - Configurabilità - Legge Regionale abruzzese n. 146 del 1996 - Successione delle ASL nei debiti pregressi delle soppresse USL - Esclusione - Successione della Regione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536291-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - IN GENERE

L'art. 41 della legge Regione Abruzzo n. 146 del 1996 va interpretato, in conformità con quanto disposto dalla legge nazionale n. 724 del 1994 (e giusta disposto dell'art. 117 della Costituzione), nel senso che, nelle controversie relative ai debiti delle soppresse unità sanitarie locali, ente passivamente legittimato è la Regione, quale titolare delle singole gestioni liquidatorie, e non la ASL.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/1994 num. 724 art. 6 CORTE COST., Legge Reg. Abruzzi 05/08/1996 num. 146 art. 41

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)